DOMANDA: QUALI SONO LE NOVITÀ DEI CONTROLLI ANTIFRODE IN DOGANA A PARTIRE DAL 2011?

RISPOSTA:

Le novità a partire dal 2011 si concentrano su due aspetti fondamentali delle operazioni: la dichiarazione Ens, i termini di invio di tale dichiarazione, il nuovo regolamento 1063/2010 relativo all'origine dei prodotti e alla registrazione obbligatoria degli esportatori presso i Paesi beneficiari.

 

ENS

La dichiarazione Ens (Entry Summary Declaration) consiste nel documento che obbligatoriamente deve accompagnare la merce che viene introdotta nel territorio doganale comunitario all'atto del suo ingresso. Il contenuto della dichiarazione verte sui dati essenziali delle caratteristiche di spedizione.

Il vantaggio consiste in una rapida analisi di rischi da parte delle Dogane e in una conseguente maggiore fluidità dei flussi e dei traffici per gli operatori.

Gli svantaggi consistono, in caso di mancanza, insufficienza o erroneità dei dati dichiarati da parte degli operatori, in un rallentamento delle operazioni di verifica o, nei casi più drastici, in un loro blocco completo.

L'Agenzia delle Dogane comunicherà i dati tramite lo strumento del manifesto merci in arrivo.

I termini di presentazione della comunicazione variano a seconda del mezzo di trasporto.

Trasporto su strada: 1 ora prima dell'arrivo presso l'ufficio doganale di entrata nel territorio comunitario.

Trasporto via mare - container: 24 ore prima del carico nel porto di partenza

Trasporto via mare - carichi frazionati o carichi alla rinfusa: 4 ore prima dell'arrivo al primo porto comunitario.

Trasporto via mare - viaggio inferiori a 24 ore: almeno 2 ore prima dell'arrivo al primo porto comunitario.

Trasporto ferroviario: almeno 2 ore prima dell'arrivo.

Trasporto fluviale: almeno 2 ore prima dell'arrivo.

Trasporto aereo - voli a corto raggio: entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile.

Trasporto aereo - voli a lungo raggio: 4 ore prima dell'arrivo al primo aeroporto comunitario.

Si comunica che per voli a corto raggio è inteso un volo la cui durata tra l'ultimo aeroporto di un paese terzo e il primo aeroporto del paese comunitario è inferiore a 4 ore. Per voli a lungo raggio è inteso che la sopra citata durata sia uguale o superiore a 4 ore.

 

Regolamento 1063/2010

Le norme in materia di origine preferenziale sono dal 1 gennaio 2011 meno rigide, infatti la percentuale dei materiali non originari del paese beneficiario è stata elevata. Cambia anche la modalità di rilascio del certificato Modulo A per comprovare il carattere originario dei prodotti. Per i dettagli si veda l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario da pagina 34 dell'allegato.

A partire dal 1 gennaio 2017 sarà obbligatorio da parte degli esportatori la registrazione presso gli organi competenti del paese beneficiario, sarà disponibile in seguito un elenco telematico di tali esportatori a disposizione della Commissione UE, la quale costituirà una banca dati sulla base di tali elenchi forniti dalle autorità dei paesi beneficiari. A quest'ultimo database potranno accedere sia le dogane che gli operatori per verificare l'affidabilità della controparte estera.

Regolamento 1063/2010: http://www.mincomes.it/preferenze_generalizzate/legislazione/reg1063_2010.pdf

Aggiornato a gennaio 2011