DOMANDA: QUALI SONO PRINCIPALI FORME DI PAGAMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE?

RISPOSTA:

Le principali forme di pagamento in ambito internazionale sono: il bonifico bancario, l'assegno bancario estero, l'incasso documentario e il credito documentario.

 

1. Bonifico bancario
- tramite banca corrispondente: il compratore ordina alla sua banca di effettuare il pagamento nei confronti del venditore, la banca fa il trasferimento via swift alla banca del venditore che poi accredita l'importo al venditore
- tramite banca non corrispondente: il compratore ordina alla sua banca di effettuare il pagamento ad una banca intermediaria che poi trasferisce i fondi alla banca del venditore che li accredita a sua volta al venditore
Nei pagamenti internazionali si usano le seguenti sigle per indicare il bonifico bancario: P.O. (payment order), M.T. (mail transfer), T.T. (telex transmission), S.T. (swift transfer transmission).

 

2. Assegno bancario estero
L'acquirente invia l'assegno al venditore che lo consegnerà per la negoziazione alla banca italiana. A sua volta la banca italiana lo invia per l'incasso alla banca estera corrispondente la quale lo invia per l'incasso alla banca dove è tratto l'assegno. Quest'ultima banca lo accredita alla banca estera corrispondente che a sua volta lo accredita alla banca italiana che lo accredita definitivamente al venditore.

Tipologie di assegni bancari esteri:
a) assegno di conto corrente (check oppure cheque)
b) assegno circolare (casher's check)
c) assegno piazzato (banker's draft)
d) assegno turistico (traveller's cheque)
e) swift cheque

Rischi dell'assegno bancario estero:
- l'accredito non è definitivo ma salvo buon fine (se l'importo risulta impagato viene addebitato interamente al beneficiario, maggiorato di spese ei commissioni anche se è trascorso molto tempo dalla negoziazione sbf)
- diversità della disciplina giuridica
- stop payment (in alcune nazioni, es. USA, l'assegno non è protestabile, per cui perde il suo valore esecutivo mantenendo solo quello probatorio con la conseguenza che può essere bloccato in qualsiasi momento dal cliente con una semplice richiesta di "stop payment")
- mancanza di esecutività
- difficoltà di agire in via di regresso
- mancanza di autonomia
- giorni di viaggio dell'assegno
- diversità di significato e di valore del protesto
- tempi lunghi per l'esito di pagamento

II lock box system consente l'incasso degli assegni emessi all'estero all'ordine dell'esportatore italiano senza che quest'ultimo li debba materialmente ricevere in Italia.
L'incasso di assegni esteri mediante il lock box si svolge secondo varie fasi:
1. L'esportatore italiano da istruzione al proprio cliente estero di inviare l'assegno, non in Italia a lui direttamente, ma ad una specifica casella postale (il lock box) appositamente aperta presso una data banca estera del medesimo Paese del cliente traente l'assegno.
2. Tale banca estera è normalmente banca corrispondente in quel Paese della banca italiana e le due banche hanno stipulato una convenzione di servizio di "lock box". In base a tale accordo la banca corrispondente estera preleva l'assegno ricevuto nella casella postale, provvede a girarlo per conto dell'esportatore beneficiario e a rimetterlo alla banca trassata per l'incasso; contestualmente procede ad accreditare "salvo buon fine" (sbf) il conto della banca italiana, informandola, via swift, degli estremi della fattura (o delle fatture) cui l'assegno si riferisce.
3. Sulla base di tale comunicazione la banca italiana accredita, sempre sbf, il conto corrente dell'esportatore trasformando, così, l'incasso in un bonifico salvo buon fine. In caso di insoluto la baca estera avvisa immediatamente la banca italiana, esigendo la restituzione dell'importo che viene riaddebitato al fornitore.

I vantaggi di questa procedura sono:
- riduzione del rischio di smarrimento o di furto, in quanto l'assegno viaggia solo nel Paese del compratore, senza transitare in Italia;
- riduzione dei tempi dell'incasso e, conseguentemente, rapida conoscenza degli insoluti;
- gradimento del compratore che può continuare ad utilizzare una modalità di pagamento snella, economica, semplice e già nota;
- risparmio di commissioni in quanto è previsto un semplice rimborso delle spese della banca estera (no commissioni di incasso, spese postali, ecc);
- riduzione del rischio commerciale, in quanto la presentazione dell'assegno direttamente alla banca estera avrà luogo più facilmente entro i termini stabiliti dal Paese del debitore per il mantenimento del diritto all'azione di regresso, in caso di mancato pagamento;
- sensibile miglioramento della valuta di accredito (l'incasso dell'assegno con il lock box si trasforma, di fatto, in un bonifico bancario dall'estero);
- migliore gestione della tesoreria, in quanto l'accredito "salvo buon fine" avviene in tempi ridotti rispetto alla normale  negoziazione  di  un  assegno  presentato  alla  banca  italiana  (che  richiede  l'invio  materiale dell'assegno all'estero);
- il beneficiario ha la possibilità di dare seguito ad altri ordinativi;
- l'obbligo dell'eventuale segnalazione valutaria (CVS) è a carico della banca

 

3. Incasso documentario
L'incasso documentario è una forma di pagamento con la quale il venditore conferisce alla propria banca il mandato di incassare l'importo della fornitura dal compratore o raccoglierne l'accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti commerciali (fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali documenti finanziari (i documenti non viaggiano quindi con la merce). Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. "Cash Against Documents".

I soggetti di riferimento sono:
- Cedente (principal): l'esportatore che affida l'operazione d'incasso alla propria banca;
- Banca trasmittente (remitting bank): la banca alla quale il cedente-esportatore ha affidato l'operazione d'incasso;
- Banca presentatrice (presenting bank): la banca incaricata dell'incasso, che effettua la presentazione dei documenti al trassato-importatore;
- Trassato (drawee): l'importatore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

Ci sono cinque tipi di incasso documentario:
1. Documenti contro pagamento (D/P) (documents against payment): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all'importatore contro il pagamento della somma indicata;
2. Documenti contro accettazione (D/A), (documents against acceptance): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all'importatore contro l'accettazione di una o più cambiali tratte o firma di pagherò cambiario. Tali effetti possono essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza stabilita, oppure possono essere restituiti alla banca trasmittente, secondo le istruzioni ricevute;
3. Documenti contro garanzia bancaria: prevede, ai fini della consegna dei documenti, un duplice adempimento: accettazione di effetti a scadenza e contemporaneo rilascio di una garanzia bancaria a favore del venditore o avallo dei predetti titoli. In tal modo la banca garante si impegna al pagamento degli effetti alla scadenza in caso di inadempienza del compratore;
4. Documenti contro ricevuta o impegno chirografario: in presenza di un preesistente rapporto fiduciario fra le parti, i documenti possono essere consegnati dalla banca anche previo rilascio da parte del compratore di una semplice ricevuta o di un impegno a pagarne il prezzo; in tal caso il pagamento avverrà d'iniziativa del compratore;
5. Documenti franco pagamento: i documenti sono consegnati all'importatore contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi, solamente quando ci si trova in una situazione di fiducia o di accordi pregressi che hanno regolato diversamente il pagamento del prezzo.


Generalmente sono oggetto di un'operazione di incasso documentario i seguenti documenti:
- fattura
- documento di trasporto
- documento di assicurazione
- eventuale tratta
- eventuali documenti necessari al transito doganale
- eventuali altri documenti connessi alla natura della transazione, richiesti dalle norme dei Paesi interessati ovvero contrattualmente convenuti.

L'incasso documentario si svolge con le seguenti fasi:
1) Conclusione del contratto commerciale: le controparti stipulano il contratto di vendita prevedendo il pagamento a mezzo incasso documentario, e definiscono il dettaglio dell'operazione di incasso;
2) Spedizione delle merci: l'esportatore invia le merci all'importatore secondo quanto pattuito contrattualmente;
3) Invio documenti alla banca trasmittente: il venditore consegna alla propria banca la documentazione richiesta dall'operazione d'incasso, accompagnata da un documento denominato istruzioni d'incasso, che contiene il dettaglio dell'operazione e le modalità cui le banche dovranno attenersi nel dare esecuzione al mandato.
 La lettera di istruzioni deve indicare chiaramente:
- il nominativo del trassato, cioè dell'acquirente estero con il relativo indirizzo
- la banca estera d'appoggio, cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l'incasso e/o l'accettazione
- il soggetto/i cui compete il pagamento delle spese e delle commissioni d'incasso
- ulteriori istruzioni per gestire l'incasso.
4) Ricevuta la documentazione la banca trasmittente verificherà che le istruzioni d'incasso siano pienamente applicabili e che tutti i documenti ricevuti siano ad esse conformi. La banca dell'esportatore inoltra l'ordine d'incasso alla banca dell'importatore, provvedendo all'invio dei documenti alla banca presentatrice, limitandosi all'attività di gestione della rimessa e al controllo sull'operato della banca estera.
5) La banca presentatrice consegna i documenti all'importatore, nel rispetto delle indicazioni ricevute.
6) Ricevuta la notifica, l'importatore ritira i documenti ed effettua la prestazione secondo quanto stabilito nelle istruzioni di incasso.
7) Trasferimento interbancario dei fondi: la banca presentatrice trasmette alla banca trasmittente l'importo riscosso dall'importatore all'atto della consegna dei documenti o alla scadenza degli effetti.
8) Accredito del c/c dell'esportatore: la banca trasmittente accredita i fondi ricevuti al proprio cliente.

Nell'incasso documentario le banche si limitano a gestire i documenti e a rispettare scrupolosamente le istruzioni di incasso che rappresentano l'unica fonte di riferimento da cui sono desunte le rispettive responsabilità. È opportuno che le banche coinvolte siano di elevato standing e intrattengano rapporti di corrispondenza. Le banche non entrano nel rapporto contrattuale che lega importatore ed esportatore e non rispondono del buon fine dell'operazione. 
Questa forma di pagamento presenta, quindi, diversi rischi per l'esportatore:
1) Mancato ritiro della merce: il compratore, per i motivi più diversi, potrebbe non ritirare la merce. In tale circostanza il venditore dovrà decidere come disporre della merce al fine di minimizzare le perdite, optando per una delle seguenti alternative:
- concludere un accordo con il compratore, concedendo sconti talvolta rilevanti;
- immagazzinare la merce a destino, sostenendo i costi di sosta;
- procedere alla vendita tramite pubblico incanto, realizzando evidenti minusvalenze;
- vendere la merce in loco (se la merce è fungibile ed è presente un mandatario locale);
- far rientrare la merce, sopportando i costi di sosta e di trasporto aggiuntivi, sempre che questo sia reso possibile dalla natura della merce e dalla legislazione doganale del Paese acquirente.
2) Ritiro della merce senza pagamento o accettazione: qualora il trasporto non avvenga via mare, può accadere che la merce venga ritirata a destino dal compratore senza che questi abbia preso in consegna presso la banca presentatrice i documenti previsti. Nel trasporto ferroviario, stradale ed aereo, i documenti di trasporto non sono infatti rappresentativi della merce, ma si limitano ad indicare chi è il soggetto legittimato al ritiro: è quindi sufficiente che questi si presenti al vettore/spedizioniere e si faccia identificare per ottenere la consegna della merce. Per ridurre questo rischio, è opportuno che nel documento di trasporto venga indicata come destinataria della merce la banca del compratore. In tal modo, la merce arriverà presso i magazzini indicati dalla banca e il cliente potrà ritirarla solo presentando una liberatoria che la banca stessa gli rilascerà dopo il pagamento o l'accettazione. Se il trasporto delle merci avviene via mare, la presenza, tra la documentazione inviata, di una polizza di carico marittima (Bill of Lading) consente al venditore di conservare i diritti dispositivi delle merci, in quanto se i documenti non vengono ritirati (e dunque pagati) dal compratore, restano a disposizione dell'esportatore.
3) Mancato pagamento della tratta: qualora l'incasso documentario preveda l'accettazione di una tratta, ai rischi già esposti si aggiunge quello che l'acquirente non paghi la cambiale a scadenza, pur essendo entrato in possesso dei documenti e quindi della merce.

L'incasso documentario non è una forma di pagamento sicura e ne è consigliabile l'utilizzo solo nei seguenti casi:
- basso rischio paese e paese con sistema bancario affidabile;
- annullamento dei vincoli all'importazione nel paese di destino: bisogna avere la certezza di poter ottenere tutte le licenze necessarie per introdurre la merce nel paese dell'acquirente;
- affidabilità e conoscenza del cliente: l'incasso documentario comporta una tutela ridotta per il venditore e, pertanto, la correttezza del compratore deve essere già nota;
- fungibilità del bene: è consigliabile limitare l'uso dell'incasso documentario alle forniture che hanno per oggetto beni che possono essere venduti ad altri nel caso in cui l'acquirente originario non paghi.

Suggerimenti operativi:
1) Gestire il trasporto: è opportuno concordare una resa merce che consenta al venditore di gestire il trasporto fino a destinazione e, quindi, un termine di resa del gruppo C o D degli Incoterms 2000. Da evitare l'utilizzo dell'incasso documentario qualora il termine di resa prescelto sia l'Ex-Works, in quanto il compratore, prendendo in consegna la merce presso i magazzini del venditore, potrebbe disporre dei documenti di trasporto e dunque della merce.
2) Scegliere lo spedizioniere: conseguentemente alla scelta del termine di resa (gruppo C o D), l'onere della gestione del trasporto ricade sull'esportatore, che potrà così scegliere lo spedizioniere cui affidare l'incarico. È opportuno che il venditore fornisca allo spedizioniere un mandato scritto con cui vincoli la consegna della merce alla sola presentazione degli originali della Bill of Lading (qualora il trasporto venga effettuato via mare).
3) Farsi emettere la Bill of Lading all'ordine della banca presentatrice in modo da ridurre ulteriormente la possibilità che il compratore possa comunque entrare in possesso della merce.
4) Accordarsi con l'acquirente sulla suddivisione delle spese bancarie: normalmente ognuno si accolla le spese della propria banca.
5) Definire nell'accordo commerciale che l'incasso documentario sarà assoggettato alle NUI della Camera di Commercio Internazionale (Pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio 1996). Ciò non garantisce ovviamente il pagamento, ma consente - in caso di contestazioni - di fare riferimento a regole uniformi.

Oltre agli incassi documentari semplici (cambiali pagherò, cambiali tratte, assegni di c/c bancario e ricevute bancarie), esistono anche gli incassi elettronici, ovvero:
- RI.BA. = incasso di ricevute bancarie in Italia
- LASTSCHRIFTERN = icnasso a mezzo note di addebito in Austria, Germania e Svizzera
- R.I.D. = rapporti interbancari diretti
- B.O.R. (Billet à Ordre Relevé) = incasso elettronico di cambiali pagherò in Francia
- MAV
- L.C.R. (Lettre de Change Relevé) = incasso di ricevute o cambiali tratte accettate o non accettate in Francia
- I.E.F. (incasso electronico de efecto) = incasso elettronico di effetti cambiari in Spagna.

 


4. Credito documentario

La lettera di credito (letter of credit), è una lettera emessa da una banca ad un'altra banca di solito di un altro Paese, come garanzia di pagamento per acquisti effettuati a condizioni concordate.
La lettera di credito, spesso abbreviata in L/C, è di solito aperta presso la propria banca da un importatore che garantisce di pagare ad un esportatore una somma accordata ad una data precisa. La banca dell'importatore si sostituisce dunque all'acquirente nell'impegno di pagamento ad una data scadenza, ma il pagamento è subordinato alla presentazione da parte dell'esportatore dei documenti comprovanti la spedizione ed eventualmente la qualità delle merce inviata.
E' un importante strumento di pagamento, molto diffuso in particolare per le grandi distanze e per paesi a rischio, perché essa tutela l'esportatore contro il rischio di mancato pagamento nel caso di pagamento posticipato rispetto alla fornitura di merci/servizi.
Il principale svantaggio delle lettere di credito consiste nelle spese e commissioni richieste dalle banche per la loro implementazione.
A ciò si aggiunga anche il fatto che la lettera di credito opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione sottostante (la vendita, l'appalto, ecc.) ed è quindi condizionata soltanto alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi.
In altre parole, l'acquirente sopporta il rischio di ricevere, ad esempio, merci non conformi a contratto ed essere comunque indebitato verso la propria banca la quale paga a fronte della presentazione da parte del venditore dei documenti prescritti.
È da osservare, infine, che in base agli usi bancari, le lettere di credito sono a tempo determinato (normalmente hanno una durata limitata ad un massimo di 12 mesi).
Occorre assicurarsi quindi che la documentazione contenga un meccanismo di rinnovo automatico che non faccia perdere al creditore la propria garanzia.

Esistono due tipi di lettere di credito:

Commercial letter of credit
E' la tipologia "standard" della lettera di credito.
Questo tipo di garanzia consiste in un impegno contrattuale da parte di una banca (c.d. "Issuing Bank"), su ordine e per conto del proprio cliente (c.d. "Applicant"), generalmente acquirente di merci, con la quale autorizza un'altra banca (c.d. "Advising o Confirming Bank") ad effettuare un pagamento a favore del beneficiario, il quale è generalmente il venditore delle merci, contro presentazione da parte di quest'ultimo di determinati documenti attestanti l'avvenuta fornitura e spedizione delle merci in conformità a quanto stabilito nel testo della lettera di credito.
Con una Lettera di Credito la Issuing Bank s'impegna per conto del Applicant a pagare al venditore fino alla concorrenza di un determinato importo, contro la presentazione di determinati documenti attestanti l'avvenuta fornitura e spedizione.

Stand-By Letter of Credit ("SBLC")
La Lettera di credito "Stand by" è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa nel caso di inadempimento dell'ordinante.
La sua funzione è quindi quella di rappresentare un utile strumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di prestazione. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.
Non costituisce un impegno diretto della banca ma una garanzia autonoma di pagamento rilasciata a favore del beneficiario, regolata, contrariamente alle garanzie bancarie (fideiussorie) che sono soggette alle singole leggi nazionali, dalle Norme internazionali sui crediti documentari (le NUU) della Camera di commercio internazionale che le richiama espressamente riassumendo, così, le caratteristiche fondamentali del credito documentario.
Risulta vantaggiosa soprattutto nel caso di fornitura ripetitive quand'anche con cadenza non regolare nel tempo e nell'importo andando a coprire la massima esposizione che il compratore avrà nei confronti del venditore.
Rispetto al credito documentario la stand-by letter of credit è uno strumento più snello. Infatti, utilizzando questa forma tecnica, il pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa stand-by letter of credit (analogamente a quanto avviene per la lettera di garanzia), normalmente a mezzo di bonifico bancario.
Specialmente in caso di merci che richiedono spedizioni per via aerea, la stand-by espleta tutta la sua convenienza (e questa è indubbiamente una buona argomentazione di vendita): merci e documenti partono insieme, evitando in tal modo che i beni possano essere gravati da spese di sosta e magazzinaggio a destinazione in attesa della documentazione che, qualora debba seguire l'iter bancario richiesto dal credito documentario, può ritardare anche di qualche settimana impedendo all'importatore di sdoganare la merce.
In fase di trattativa occorrerà pertanto che venditore e acquirente concordino che il pagamento della fornitura dovrà avvenire con bonifico bancario a una data stabilita.
In altre parole, quando il compratore non onora il proprio impegno di pagamento, la forma tecnica costituita dalla stand-by letter of credit ha la stessa efficacia di un normale credito documentario.
Una volta che la lettera è aperta, i rapporti continuano ad essere intrattenuti direttamente tra compratore e venditore con il ricorso, per il pagamento, ad un normale bonifico bancario. Se l'accordo sul pagamento prevede, per esempio, una dilazione di 30 giorni dalla data della fattura (o dalla bill of lading), la merce può essere spedita ed il compratore la può ritirare senza attendere la consegna, da parte della sua banca, dei documenti rappresentativi che, diversamente da quanto avviene nel credito documentario, gli vengono spediti direttamente dallo stesso venditore o dallo spedizioniere (evitando così il rischio che la merce arrivi prima dei documenti e debbano essere pagate le spese di sosta o di magazzino).
Alla data di scadenza del pagamento, se il debitore è inadempiente, il venditore presenta alla banca copie dei documenti previsti dalla Stand by più una dichiarazione di mancato pagamento secondo quanto previsto dal testo del titolo stesso. Gli verrà, così, riconosciuto l'importo della fornitura. Se il debitore paga regolarmente, la Stand by non viene attivata e l'operazione si chiude, perciò, senza ulteriori adempimenti (non vanno presentati documenti particolari) e con un sensibile contenimento in termini di costi delle commissioni bancarie.

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA LETTERA DI CREDITO PER IL VENDITORE:

1) Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni
2) Contattare l'operatore di trasporto per verificare la modalità di trasporto e conoscere, in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, ecc.) e, in particolare, il documento di trasporto che sarà prodotto (forma, contenuto, tipo di documento, ecc.)
3) Fornire al compratore/ordinante le istruzioni per l'emissione che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come deve essere emesso il credito, quali i documenti richiesti ed entro quando dovrà essere notificato, non lasciando alla controparte piena libertà circa le istruzioni da fornire alla banca emittente per l'emissione del credito documentario
4) Farsi inviare, in alternativa al punto 3, dal compratore la domanda di richiesta d'emissione per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste
5) Evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda dall'ordinante e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti
6) Esaminare il testo del credito documentario non appena si riceve la notifica da parte della banca dell'avvenuta emissione del credito con allegato il relativo testo, utilizzando magari una lista di controllo, al fine di accertare la corrispondenza con gli accordi presi e la possibilità di rispettare quanto prescritto
7) Richiedere eventuali modifiche al credito originario nel caso in cui non sia in grado di ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dal credito
8) Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione
9) Preparare i documenti e controllare che siano tutti conformi ai termini e condizioni previste nel credito e che i dati contenuti in essi non contrastino tra di loro
10) Presentare i documenti alla banca entro i termini di validità del credito stesso; la fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno per accertare la conformità, dipende la prestazione promessa cioè il pagamento
11) Considerare che la banca emittente (o confermante o un'altra designata) controllerà i documenti ad essa presentati secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull'apparente conformità formale degli stessi e sulla "prassi bancaria internazionale" richiamata dalle UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, in italiano "Norme ed Usi Uniformi"), pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n. 645 (PBIU) della CCI (vedi nota in seguito);
12) Non dimenticare che l'impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o confermante decade quando il beneficiario non adempie anche ad una sola delle condizioni prescritte nel credito;
13) Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito "salvo buon fine" e "sotto riserva"
14) Non dimenticare che la presentazione dei documenti nella forma, nella modalità e nei tempi prescritti nel credito documentario è il presupposto necessario ed essenziale affinché l'astratta certezza, caratterizzante il credito documentario, si trasformi in sicurezza reale.

NUOVE NORME PER I CREDITI DOCUMENTARI
Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore le nuove Norme ed Usi Uniformi (NUU 600) relative ai crediti documentari, contenute nella Pubblicazione numero 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
La nuova pubblicazione, approvata a Parigi il 25 ottobre del 2006, contribuisce a ridurre le situazioni di incertezza che spingono le banche a sollevare le riserve causando costi aggiuntivi per le imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte, contestazioni da parte del mondo imprenditoriale.

Tra i più significativi cambiamenti introdotti dalle UCP 600 segnaliamo i seguenti:
- snellimento normativo che ha ridotto i 49 articoli delle UCP 500 in 39 articoli delle UCP 600;
- introduzione dei nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni, l'avviso e la modifica dei crediti, la designazione e i documenti in originale e in copia;
- revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto;
- definizione dei termini "onorare", "negoziare", "presentazione in regola";
- ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti.

Viene definito il concetto di credito, stabilendo che esso sta a significare qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e, nel contempo, costituisce un impegno definitivo della banca emittente ad onorare una presentazione regolare.
Contrariamente a quanto previsto con le UCP 500, le nuove norme escludono la possibilità che un credito possa essere emesso in forma revocabile.
Pertanto, dal 1° luglio 2007 un credito documentario sarà sempre irrevocabile anche se non indicato nel testo del credito.
I criteri generali per l'esame dei documenti vengono ridefiniti eliminando il concetto di ragionevole periodo di tempo della banca designata, dell'eventuale banca confermante e della banca emittente.
Il tempo a disposizione per determinare se la presentazione dei documenti è in regola viene fissato in CINQUE giorni bancari, successivi al giorno di presentazione dei documenti.

I dati riportati in un documento, quando letto nel contesto del documento stesso, del credito e della prassi bancaria internazionale uniforme (contenuta nella Pubblicazione n. 645 della CCI, in sigla PBIU), non devono essere necessariamente identici a quelli presentati in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano in conflitto con i dati contenuti negli altri documenti e/o con quanto prescritto nel credito.
Viene, inoltre, precisato che lo speditore o il mittente della merce indicato su qualsiasi documento non deve necessariamente essere il beneficiario del credito.

Per quanto riguarda i documenti di trasporto le UCP 500 mettevano al primo posto la polizza di carico marittima (Bill of Lading), il documento di trasporto "principe" negli scambi con l'estero.
Le UCP 600, invece, trattano per primo il documento di trasporto che comprende almeno due diverse modalità di trasporto (trasporto multimodale o combinato).

Viene prevista la possibilità che in un documento di trasporto siano riportate due destinazioni finali in quanto in alcune aree geografiche i documenti di trasporto multimodale possono contenere specifiche caselle in cui viene annotato il percorso effettivo della merce.
Affinché il documento possa essere accettato dalle banche (designata, eventuale confermante ed emittente) si ritiene che una delle due destinazioni finali indicate sul documento si riferisca ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione finale.

Il termine "pulito" (clean), quasi sempre prescritto sul testo di un credito che richieda la presentazione di un documento di trasporto marittimo con una frase del tipo "Full set of clean on board Bill of Lading" (Set completo di polizza di carico per merce pulita a bordo), ha generato in passato incertezze.
Le nuove UCP 600 stabiliscono che tale termine non debba apparire sul documento di trasporto anche se un credito richiede che quel documento deve essere "clean on board", risolvendo una conflittualità circa la necessità di indicare o meno il termine "clean" sul documento.

In conclusione, le nuove norme rafforzano la funzione che il credito documentario da sempre svolge nel commercio internazionale offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e all'ordinante un mezzo che gli eviti un pagamento anticipato della fornitura.
Affinché, però, l'astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti si trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e in certezza circa il ritiro della merce descritta nell'ordine di acquisto per l'ordinante, occorrerà una maggiore conoscenza dell'operazione e una gestione operativa attenta in tutte le fasi dal momento della negoziazione dell'accordo all'emissione del credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al ritiro della merce.

Aggiornato a ottobre 2008