DOMANDA: QUALI SONO PRINCIPALI FORME DI PAGAMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE?
RISPOSTA:
Le principali forme di pagamento in ambito internazionale sono: il bonifico bancario, l'assegno bancario estero, l'incasso documentario e il credito documentario.
1. Bonifico bancario
- tramite banca corrispondente: il compratore ordina
alla sua banca di effettuare il pagamento nei confronti del
venditore, la banca fa il trasferimento via swift alla banca del
venditore che poi accredita l'importo al venditore
- tramite banca non corrispondente: il compratore ordina alla
sua banca di effettuare il pagamento ad una banca intermediaria che
poi trasferisce i fondi alla banca del venditore che li accredita a
sua volta al venditore
Nei pagamenti internazionali si usano le seguenti sigle per
indicare il bonifico bancario: P.O. (payment order), M.T. (mail
transfer), T.T. (telex transmission), S.T. (swift transfer
transmission).
2. Assegno bancario estero
L'acquirente invia l'assegno al venditore che lo consegnerà per la
negoziazione alla banca italiana. A sua volta la banca italiana lo
invia per l'incasso alla banca estera corrispondente la quale lo
invia per l'incasso alla banca dove è tratto l'assegno.
Quest'ultima banca lo accredita alla banca estera corrispondente
che a sua volta lo accredita alla banca italiana che lo accredita
definitivamente al venditore.
Tipologie di assegni bancari esteri:
a) assegno di conto corrente (check oppure cheque)
b) assegno circolare (casher's check)
c) assegno piazzato (banker's draft)
d) assegno turistico (traveller's cheque)
e) swift cheque
Rischi dell'assegno bancario estero:
- l'accredito non è definitivo ma salvo buon fine (se
l'importo risulta impagato viene addebitato interamente al
beneficiario, maggiorato di spese ei commissioni anche se è
trascorso molto tempo dalla negoziazione sbf)
- diversità della disciplina giuridica
- stop payment (in alcune nazioni, es. USA, l'assegno non è
protestabile, per cui perde il suo valore esecutivo mantenendo solo
quello probatorio con la conseguenza che può essere bloccato in
qualsiasi momento dal cliente con una semplice richiesta di "stop
payment")
- mancanza di esecutività
- difficoltà di agire in via di regresso
- mancanza di autonomia
- giorni di viaggio dell'assegno
- diversità di significato e di valore del protesto
- tempi lunghi per l'esito di pagamento
II lock box system consente l'incasso degli assegni emessi
all'estero all'ordine dell'esportatore italiano senza che
quest'ultimo li debba materialmente ricevere in Italia.
L'incasso di assegni esteri mediante il lock box si svolge secondo
varie fasi:
1. L'esportatore italiano da istruzione al proprio cliente
estero di inviare l'assegno, non in Italia a lui direttamente, ma
ad una specifica casella postale (il lock box) appositamente aperta
presso una data banca estera del medesimo Paese del cliente traente
l'assegno.
2. Tale banca estera è normalmente banca corrispondente in
quel Paese della banca italiana e le due banche hanno stipulato una
convenzione di servizio di "lock box". In base a tale accordo la
banca corrispondente estera preleva l'assegno ricevuto nella
casella postale, provvede a girarlo per conto dell'esportatore
beneficiario e a rimetterlo alla banca trassata per l'incasso;
contestualmente procede ad accreditare "salvo buon fine" (sbf) il
conto della banca italiana, informandola, via swift, degli estremi
della fattura (o delle fatture) cui l'assegno si riferisce.
3. Sulla base di tale comunicazione la banca italiana
accredita, sempre sbf, il conto corrente dell'esportatore
trasformando, così, l'incasso in un bonifico salvo buon fine. In
caso di insoluto la baca estera avvisa immediatamente la banca
italiana, esigendo la restituzione dell'importo che viene
riaddebitato al fornitore.
I vantaggi di questa procedura sono:
- riduzione del rischio di smarrimento o di furto, in quanto
l'assegno viaggia solo nel Paese del compratore, senza transitare
in Italia;
- riduzione dei tempi dell'incasso e, conseguentemente, rapida
conoscenza degli insoluti;
- gradimento del compratore che può continuare ad utilizzare
una modalità di pagamento snella, economica, semplice e già
nota;
- risparmio di commissioni in quanto è previsto un semplice
rimborso delle spese della banca estera (no commissioni di incasso,
spese postali, ecc);
- riduzione del rischio commerciale, in quanto la
presentazione dell'assegno direttamente alla banca estera avrà
luogo più facilmente entro i termini stabiliti dal Paese del
debitore per il mantenimento del diritto all'azione di regresso, in
caso di mancato pagamento;
- sensibile miglioramento della valuta di accredito (l'incasso
dell'assegno con il lock box si trasforma, di fatto, in un bonifico
bancario dall'estero);
- migliore gestione della tesoreria, in quanto l'accredito
"salvo buon fine" avviene in tempi ridotti rispetto alla
normale negoziazione di un assegno
presentato alla banca italiana (che
richiede l'invio materiale dell'assegno
all'estero);
- il beneficiario ha la possibilità di dare seguito ad altri
ordinativi;
- l'obbligo dell'eventuale segnalazione valutaria (CVS) è a
carico della banca
3. Incasso documentario
L'incasso documentario è una forma di pagamento con la quale il
venditore conferisce alla propria banca il mandato di incassare
l'importo della fornitura dal compratore o raccoglierne
l'accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti
commerciali (fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali
documenti finanziari (i documenti non viaggiano quindi con la
merce). Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome
C.A.D. "Cash Against Documents".
I soggetti di riferimento sono:
- Cedente (principal): l'esportatore che affida l'operazione
d'incasso alla propria banca;
- Banca trasmittente (remitting bank): la banca alla quale il
cedente-esportatore ha affidato l'operazione d'incasso;
- Banca presentatrice (presenting bank): la banca incaricata
dell'incasso, che effettua la presentazione dei documenti al
trassato-importatore;
- Trassato (drawee): l'importatore al quale deve essere
effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di
incasso.
Ci sono cinque tipi di incasso documentario:
1. Documenti contro pagamento (D/P) (documents against
payment): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti
all'importatore contro il pagamento della somma indicata;
2. Documenti contro accettazione (D/A), (documents against
acceptance): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i
documenti all'importatore contro l'accettazione di una o più
cambiali tratte o firma di pagherò cambiario. Tali effetti possono
essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza
stabilita, oppure possono essere restituiti alla banca
trasmittente, secondo le istruzioni ricevute;
3. Documenti contro garanzia bancaria: prevede, ai fini della
consegna dei documenti, un duplice adempimento: accettazione di
effetti a scadenza e contemporaneo rilascio di una garanzia
bancaria a favore del venditore o avallo dei predetti titoli. In
tal modo la banca garante si impegna al pagamento degli effetti
alla scadenza in caso di inadempienza del compratore;
4. Documenti contro ricevuta o impegno chirografario: in
presenza di un preesistente rapporto fiduciario fra le parti, i
documenti possono essere consegnati dalla banca anche previo
rilascio da parte del compratore di una semplice ricevuta o di un
impegno a pagarne il prezzo; in tal caso il pagamento avverrà
d'iniziativa del compratore;
5. Documenti franco pagamento: i documenti sono consegnati
all'importatore contro semplice attestazione di ricevuta degli
stessi, solamente quando ci si trova in una situazione di fiducia o
di accordi pregressi che hanno regolato diversamente il pagamento
del prezzo.
Generalmente sono oggetto di un'operazione di incasso documentario
i seguenti documenti:
- fattura
- documento di trasporto
- documento di assicurazione
- eventuale tratta
- eventuali documenti necessari al transito doganale
- eventuali altri documenti connessi alla natura della
transazione, richiesti dalle norme dei Paesi interessati ovvero
contrattualmente convenuti.
L'incasso documentario si svolge con le seguenti fasi:
1) Conclusione del contratto commerciale: le controparti
stipulano il contratto di vendita prevedendo il pagamento a mezzo
incasso documentario, e definiscono il dettaglio dell'operazione di
incasso;
2) Spedizione delle merci: l'esportatore invia le merci
all'importatore secondo quanto pattuito contrattualmente;
3) Invio documenti alla banca trasmittente: il venditore
consegna alla propria banca la documentazione richiesta
dall'operazione d'incasso, accompagnata da un documento denominato
istruzioni d'incasso, che contiene il dettaglio dell'operazione e
le modalità cui le banche dovranno attenersi nel dare esecuzione al
mandato.
La lettera di istruzioni deve indicare chiaramente:
- il nominativo del trassato, cioè dell'acquirente estero con
il relativo indirizzo
- la banca estera d'appoggio, cioè la banca estera cui spedire
i documenti e a cui dare le istruzioni circa l'incasso e/o
l'accettazione
- il soggetto/i cui compete il pagamento delle spese e delle
commissioni d'incasso
- ulteriori istruzioni per gestire l'incasso.
4) Ricevuta la documentazione la banca trasmittente
verificherà che le istruzioni d'incasso siano pienamente
applicabili e che tutti i documenti ricevuti siano ad esse
conformi. La banca dell'esportatore inoltra l'ordine d'incasso alla
banca dell'importatore, provvedendo all'invio dei documenti alla
banca presentatrice, limitandosi all'attività di gestione della
rimessa e al controllo sull'operato della banca estera.
5) La banca presentatrice consegna i documenti
all'importatore, nel rispetto delle indicazioni ricevute.
6) Ricevuta la notifica, l'importatore ritira i documenti ed
effettua la prestazione secondo quanto stabilito nelle istruzioni
di incasso.
7) Trasferimento interbancario dei fondi: la banca
presentatrice trasmette alla banca trasmittente l'importo riscosso
dall'importatore all'atto della consegna dei documenti o alla
scadenza degli effetti.
8) Accredito del c/c dell'esportatore: la banca trasmittente
accredita i fondi ricevuti al proprio cliente.
Nell'incasso documentario le banche si limitano a gestire i
documenti e a rispettare scrupolosamente le istruzioni di incasso
che rappresentano l'unica fonte di riferimento da cui sono desunte
le rispettive responsabilità. È opportuno che le banche coinvolte
siano di elevato standing e intrattengano rapporti di
corrispondenza. Le banche non entrano nel rapporto contrattuale che
lega importatore ed esportatore e non rispondono del buon fine
dell'operazione.
Questa forma di pagamento presenta, quindi, diversi rischi per
l'esportatore:
1) Mancato ritiro della merce: il compratore, per i motivi più
diversi, potrebbe non ritirare la merce. In tale circostanza il
venditore dovrà decidere come disporre della merce al fine di
minimizzare le perdite, optando per una delle seguenti
alternative:
- concludere un accordo con il compratore, concedendo sconti
talvolta rilevanti;
- immagazzinare la merce a destino, sostenendo i costi di
sosta;
- procedere alla vendita tramite pubblico incanto, realizzando
evidenti minusvalenze;
- vendere la merce in loco (se la merce è fungibile ed è
presente un mandatario locale);
- far rientrare la merce, sopportando i costi di sosta e di
trasporto aggiuntivi, sempre che questo sia reso possibile dalla
natura della merce e dalla legislazione doganale del Paese
acquirente.
2) Ritiro della merce senza pagamento o accettazione: qualora il
trasporto non avvenga via mare, può accadere che la merce venga
ritirata a destino dal compratore senza che questi abbia preso in
consegna presso la banca presentatrice i documenti previsti. Nel
trasporto ferroviario, stradale ed aereo, i documenti di trasporto
non sono infatti rappresentativi della merce, ma si limitano ad
indicare chi è il soggetto legittimato al ritiro: è quindi
sufficiente che questi si presenti al vettore/spedizioniere e si
faccia identificare per ottenere la consegna della merce. Per
ridurre questo rischio, è opportuno che nel documento di trasporto
venga indicata come destinataria della merce la banca del
compratore. In tal modo, la merce arriverà presso i magazzini
indicati dalla banca e il cliente potrà ritirarla solo presentando
una liberatoria che la banca stessa gli rilascerà dopo il pagamento
o l'accettazione. Se il trasporto delle merci avviene via mare, la
presenza, tra la documentazione inviata, di una polizza di carico
marittima (Bill of Lading) consente al venditore di conservare i
diritti dispositivi delle merci, in quanto se i documenti non
vengono ritirati (e dunque pagati) dal compratore, restano a
disposizione dell'esportatore.
3) Mancato pagamento della tratta: qualora l'incasso
documentario preveda l'accettazione di una tratta, ai rischi già
esposti si aggiunge quello che l'acquirente non paghi la cambiale a
scadenza, pur essendo entrato in possesso dei documenti e quindi
della merce.
L'incasso documentario non è una forma di pagamento sicura e ne
è consigliabile l'utilizzo solo nei seguenti casi:
- basso rischio paese e paese con sistema bancario
affidabile;
- annullamento dei vincoli all'importazione nel paese di
destino: bisogna avere la certezza di poter ottenere tutte le
licenze necessarie per introdurre la merce nel paese
dell'acquirente;
- affidabilità e conoscenza del cliente: l'incasso
documentario comporta una tutela ridotta per il venditore e,
pertanto, la correttezza del compratore deve essere già nota;
- fungibilità del bene: è consigliabile limitare l'uso
dell'incasso documentario alle forniture che hanno per oggetto beni
che possono essere venduti ad altri nel caso in cui l'acquirente
originario non paghi.
Suggerimenti operativi:
1) Gestire il trasporto: è opportuno concordare una resa merce
che consenta al venditore di gestire il trasporto fino a
destinazione e, quindi, un termine di resa del gruppo C o D degli
Incoterms 2000. Da evitare l'utilizzo dell'incasso documentario
qualora il termine di resa prescelto sia l'Ex-Works, in quanto il
compratore, prendendo in consegna la merce presso i magazzini del
venditore, potrebbe disporre dei documenti di trasporto e dunque
della merce.
2) Scegliere lo spedizioniere: conseguentemente alla scelta
del termine di resa (gruppo C o D), l'onere della gestione del
trasporto ricade sull'esportatore, che potrà così scegliere lo
spedizioniere cui affidare l'incarico. È opportuno che il venditore
fornisca allo spedizioniere un mandato scritto con cui vincoli la
consegna della merce alla sola presentazione degli originali della
Bill of Lading (qualora il trasporto venga effettuato via
mare).
3) Farsi emettere la Bill of Lading all'ordine della banca
presentatrice in modo da ridurre ulteriormente la possibilità che
il compratore possa comunque entrare in possesso della merce.
4) Accordarsi con l'acquirente sulla suddivisione delle spese
bancarie: normalmente ognuno si accolla le spese della propria
banca.
5) Definire nell'accordo commerciale che l'incasso
documentario sarà assoggettato alle NUI della Camera di Commercio
Internazionale (Pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio 1996).
Ciò non garantisce ovviamente il pagamento, ma consente - in caso
di contestazioni - di fare riferimento a regole uniformi.
Oltre agli incassi documentari semplici (cambiali pagherò,
cambiali tratte, assegni di c/c bancario e ricevute bancarie),
esistono anche gli incassi elettronici, ovvero:
- RI.BA. = incasso di ricevute bancarie in Italia
- LASTSCHRIFTERN = icnasso a mezzo note di addebito in
Austria, Germania e Svizzera
- R.I.D. = rapporti interbancari diretti
- B.O.R. (Billet à Ordre Relevé) = incasso elettronico di
cambiali pagherò in Francia
- MAV
- L.C.R. (Lettre de Change Relevé) = incasso di ricevute o
cambiali tratte accettate o non accettate in Francia
- I.E.F. (incasso electronico de efecto) = incasso elettronico
di effetti cambiari in Spagna.
4. Credito documentario
La lettera di credito (letter of credit), è una lettera emessa da
una banca ad un'altra banca di solito di un altro Paese, come
garanzia di pagamento per acquisti effettuati a condizioni
concordate.
La lettera di credito, spesso abbreviata in L/C, è di solito aperta
presso la propria banca da un importatore che garantisce di pagare
ad un esportatore una somma accordata ad una data precisa. La banca
dell'importatore si sostituisce dunque all'acquirente nell'impegno
di pagamento ad una data scadenza, ma il pagamento è subordinato
alla presentazione da parte dell'esportatore dei documenti
comprovanti la spedizione ed eventualmente la qualità delle merce
inviata.
E' un importante strumento di pagamento, molto diffuso in
particolare per le grandi distanze e per paesi a rischio, perché
essa tutela l'esportatore contro il rischio di mancato pagamento
nel caso di pagamento posticipato rispetto alla fornitura di
merci/servizi.
Il principale svantaggio delle lettere di credito consiste nelle
spese e commissioni richieste dalle banche per la loro
implementazione.
A ciò si aggiunga anche il fatto che la lettera di credito opera
attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto
all'operazione sottostante (la vendita, l'appalto, ecc.) ed è
quindi condizionata soltanto alla sola valutazione dei documenti e
non al merito degli stessi.
In altre parole, l'acquirente sopporta il rischio di ricevere, ad
esempio, merci non conformi a contratto ed essere comunque
indebitato verso la propria banca la quale paga a fronte della
presentazione da parte del venditore dei documenti
prescritti.
È da osservare, infine, che in base agli usi bancari, le lettere di
credito sono a tempo determinato (normalmente hanno una durata
limitata ad un massimo di 12 mesi).
Occorre assicurarsi quindi che la documentazione contenga un
meccanismo di rinnovo automatico che non faccia perdere al
creditore la propria garanzia.
Esistono due tipi di lettere di credito:
Commercial letter of credit
E' la tipologia "standard" della lettera di credito.
Questo tipo di garanzia consiste in un impegno contrattuale da
parte di una banca (c.d. "Issuing Bank"), su ordine e per conto del
proprio cliente (c.d. "Applicant"), generalmente acquirente di
merci, con la quale autorizza un'altra banca (c.d. "Advising o
Confirming Bank") ad effettuare un pagamento a favore del
beneficiario, il quale è generalmente il venditore delle merci,
contro presentazione da parte di quest'ultimo di determinati
documenti attestanti l'avvenuta fornitura e spedizione delle merci
in conformità a quanto stabilito nel testo della lettera di
credito.
Con una Lettera di Credito la Issuing Bank s'impegna per conto del
Applicant a pagare al venditore fino alla concorrenza di un
determinato importo, contro la presentazione di determinati
documenti attestanti l'avvenuta fornitura e spedizione.
Stand-By Letter of Credit ("SBLC")
La Lettera di credito "Stand by" è una forma particolare di credito
documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non
costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o
confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma una garanzia di
pagamento che la banca rilascia al beneficiario impegnandosi
irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa nel caso di
inadempimento dell'ordinante.
La sua funzione è quindi quella di rappresentare un utile strumento
da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia
essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da
qualsiasi tipo di prestazione. Il suo scopo, infatti, non è tanto
quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al
beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la
controparte risulti inadempiente.
Non costituisce un impegno diretto della banca ma una garanzia
autonoma di pagamento rilasciata a favore del beneficiario,
regolata, contrariamente alle garanzie bancarie (fideiussorie) che
sono soggette alle singole leggi nazionali, dalle Norme
internazionali sui crediti documentari (le NUU) della Camera di
commercio internazionale che le richiama espressamente riassumendo,
così, le caratteristiche fondamentali del credito
documentario.
Risulta vantaggiosa soprattutto nel caso di fornitura ripetitive
quand'anche con cadenza non regolare nel tempo e nell'importo
andando a coprire la massima esposizione che il compratore avrà nei
confronti del venditore.
Rispetto al credito documentario la stand-by letter of credit è uno
strumento più snello. Infatti, utilizzando questa forma tecnica, il
pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa
stand-by letter of credit (analogamente a quanto avviene per la
lettera di garanzia), normalmente a mezzo di bonifico
bancario.
Specialmente in caso di merci che richiedono spedizioni per via
aerea, la stand-by espleta tutta la sua convenienza (e questa è
indubbiamente una buona argomentazione di vendita): merci e
documenti partono insieme, evitando in tal modo che i beni possano
essere gravati da spese di sosta e magazzinaggio a destinazione in
attesa della documentazione che, qualora debba seguire l'iter
bancario richiesto dal credito documentario, può ritardare anche di
qualche settimana impedendo all'importatore di sdoganare la
merce.
In fase di trattativa occorrerà pertanto che venditore e acquirente
concordino che il pagamento della fornitura dovrà avvenire con
bonifico bancario a una data stabilita.
In altre parole, quando il compratore non onora il proprio impegno
di pagamento, la forma tecnica costituita dalla stand-by letter of
credit ha la stessa efficacia di un normale credito
documentario.
Una volta che la lettera è aperta, i rapporti continuano ad essere
intrattenuti direttamente tra compratore e venditore con il
ricorso, per il pagamento, ad un normale bonifico bancario. Se
l'accordo sul pagamento prevede, per esempio, una dilazione di 30
giorni dalla data della fattura (o dalla bill of lading), la merce
può essere spedita ed il compratore la può ritirare senza attendere
la consegna, da parte della sua banca, dei documenti
rappresentativi che, diversamente da quanto avviene nel credito
documentario, gli vengono spediti direttamente dallo stesso
venditore o dallo spedizioniere (evitando così il rischio che la
merce arrivi prima dei documenti e debbano essere pagate le spese
di sosta o di magazzino).
Alla data di scadenza del pagamento, se il debitore è inadempiente,
il venditore presenta alla banca copie dei documenti previsti dalla
Stand by più una dichiarazione di mancato pagamento secondo quanto
previsto dal testo del titolo stesso. Gli verrà, così, riconosciuto
l'importo della fornitura. Se il debitore paga regolarmente, la
Stand by non viene attivata e l'operazione si chiude, perciò, senza
ulteriori adempimenti (non vanno presentati documenti particolari)
e con un sensibile contenimento in termini di costi delle
commissioni bancarie.
LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA LETTERA DI CREDITO PER IL VENDITORE:
1) Contattare la propria banca per conoscere in via
preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a
quali condizioni
2) Contattare l'operatore di trasporto per verificare la
modalità di trasporto e conoscere, in via preventiva, come verrà
spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi,
ecc.) e, in particolare, il documento di trasporto che sarà
prodotto (forma, contenuto, tipo di documento, ecc.)
3) Fornire al compratore/ordinante le istruzioni per
l'emissione che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come
deve essere emesso il credito, quali i documenti richiesti ed entro
quando dovrà essere notificato, non lasciando alla controparte
piena libertà circa le istruzioni da fornire alla banca emittente
per l'emissione del credito documentario
4) Farsi inviare, in alternativa al punto 3, dal compratore la
domanda di richiesta d'emissione per verificare la possibilità di
rispettare le condizioni richieste
5) Evitare di accettare richieste di documenti la cui
esibizione dipenda dall'ordinante e accertarsi che i documenti
richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti
prescritti
6) Esaminare il testo del credito documentario non appena si
riceve la notifica da parte della banca dell'avvenuta emissione del
credito con allegato il relativo testo, utilizzando magari una
lista di controllo, al fine di accertare la corrispondenza con gli
accordi presi e la possibilità di rispettare quanto
prescritto
7) Richiedere eventuali modifiche al credito originario nel
caso in cui non sia in grado di ottemperare anche ad una sola
condizione prescritta dal credito
8) Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso
allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini
previsti per la spedizione
9) Preparare i documenti e controllare che siano tutti
conformi ai termini e condizioni previste nel credito e che i dati
contenuti in essi non contrastino tra di loro
10) Presentare i documenti alla banca entro i termini di
validità del credito stesso; la fase relativa alla presentazione
dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche
effettueranno per accertare la conformità, dipende la prestazione
promessa cioè il pagamento
11) Considerare che la banca emittente (o confermante o
un'altra designata) controllerà i documenti ad essa presentati
secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi
esclusivamente sull'apparente conformità formale degli stessi e
sulla "prassi bancaria internazionale" richiamata dalle UCP
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, in italiano
"Norme ed Usi Uniformi"), pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n.
645 (PBIU) della CCI (vedi nota in seguito);
12) Non dimenticare che l'impegno alla prestazione assunto
dalla banca emittente e/o confermante decade quando il beneficiario
non adempie anche ad una sola delle condizioni prescritte nel
credito;
13) Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito
"salvo buon fine" e "sotto riserva"
14) Non dimenticare che la presentazione dei documenti nella
forma, nella modalità e nei tempi prescritti nel credito
documentario è il presupposto necessario ed essenziale affinché
l'astratta certezza, caratterizzante il credito documentario, si
trasformi in sicurezza reale.
NUOVE NORME PER I CREDITI DOCUMENTARI
Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore le nuove Norme ed Usi
Uniformi (NUU 600) relative ai crediti documentari, contenute nella
Pubblicazione numero 600 della Camera di Commercio Internazionale
di Parigi.
La nuova pubblicazione, approvata a Parigi il 25 ottobre del 2006,
contribuisce a ridurre le situazioni di incertezza che spingono le
banche a sollevare le riserve causando costi aggiuntivi per le
imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte,
contestazioni da parte del mondo imprenditoriale.
Tra i più significativi cambiamenti introdotti dalle UCP 600
segnaliamo i seguenti:
- snellimento normativo che ha ridotto i 49 articoli delle UCP
500 in 39 articoli delle UCP 600;
- introduzione dei nuovi concetti riguardanti le definizioni,
le interpretazioni, l'avviso e la modifica dei crediti, la
designazione e i documenti in originale e in copia;
- revisione completa degli articoli relativi ai documenti di
trasporto;
- definizione dei termini "onorare", "negoziare",
"presentazione in regola";
- ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti.
Viene definito il concetto di credito, stabilendo che esso sta a
significare qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta,
che è irrevocabile e, nel contempo, costituisce un impegno
definitivo della banca emittente ad onorare una presentazione
regolare.
Contrariamente a quanto previsto con le UCP 500, le nuove norme
escludono la possibilità che un credito possa essere emesso in
forma revocabile.
Pertanto, dal 1° luglio 2007 un credito documentario sarà sempre
irrevocabile anche se non indicato nel testo del credito.
I criteri generali per l'esame dei documenti vengono ridefiniti
eliminando il concetto di ragionevole periodo di tempo della banca
designata, dell'eventuale banca confermante e della banca
emittente.
Il tempo a disposizione per determinare se la presentazione dei
documenti è in regola viene fissato in CINQUE giorni bancari,
successivi al giorno di presentazione dei documenti.
I dati riportati in un documento, quando letto nel contesto del
documento stesso, del credito e della prassi bancaria
internazionale uniforme (contenuta nella Pubblicazione n. 645 della
CCI, in sigla PBIU), non devono essere necessariamente identici a
quelli presentati in quello stesso documento, in qualunque altro
documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano
in conflitto con i dati contenuti negli altri documenti e/o con
quanto prescritto nel credito.
Viene, inoltre, precisato che lo speditore o il mittente della
merce indicato su qualsiasi documento non deve necessariamente
essere il beneficiario del credito.
Per quanto riguarda i documenti di trasporto le UCP 500
mettevano al primo posto la polizza di carico marittima (Bill of
Lading), il documento di trasporto "principe" negli scambi con
l'estero.
Le UCP 600, invece, trattano per primo il documento di trasporto
che comprende almeno due diverse modalità di trasporto (trasporto
multimodale o combinato).
Viene prevista la possibilità che in un documento di trasporto
siano riportate due destinazioni finali in quanto in alcune aree
geografiche i documenti di trasporto multimodale possono contenere
specifiche caselle in cui viene annotato il percorso effettivo
della merce.
Affinché il documento possa essere accettato dalle banche
(designata, eventuale confermante ed emittente) si ritiene che una
delle due destinazioni finali indicate sul documento si riferisca
ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione
finale.
Il termine "pulito" (clean), quasi sempre prescritto sul testo
di un credito che richieda la presentazione di un documento di
trasporto marittimo con una frase del tipo "Full set of clean on
board Bill of Lading" (Set completo di polizza di carico per merce
pulita a bordo), ha generato in passato incertezze.
Le nuove UCP 600 stabiliscono che tale termine non debba apparire
sul documento di trasporto anche se un credito richiede che quel
documento deve essere "clean on board", risolvendo una
conflittualità circa la necessità di indicare o meno il termine
"clean" sul documento.
In conclusione, le nuove norme rafforzano la funzione che il
credito documentario da sempre svolge nel commercio internazionale
offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e
all'ordinante un mezzo che gli eviti un pagamento anticipato della
fornitura.
Affinché, però, l'astratta sicurezza che lo strumento offre alle
parti si trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e
in certezza circa il ritiro della merce descritta nell'ordine di
acquisto per l'ordinante, occorrerà una maggiore conoscenza
dell'operazione e una gestione operativa attenta in tutte le fasi
dal momento della negoziazione dell'accordo all'emissione del
credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al
ritiro della merce.
Aggiornato a ottobre 2008