DOMANDA: QUALI OBBLIGHI COMPORTA PER LE AZIENDE ESPORTATRICI ITALIANE LA NORMATIVA TEDESCA SUL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI?
RISPOSTA:
Dal 1991 esiste in Germania un regolamento sullo smaltimento degli imballaggi introdotto con lo scopo di limitare al minimo indispensabile l'impiego di imballi e incentivare l'utilizzo di materiali riciclabili.
Tale regolamento coinvolge non solo gli operatori locali, ma anche gli operatori esteri che a diverso titolo immettono imballaggi sul territorio tedesco.
L'obbligo di partecipare ad un sistema di raccolta grava infatti sugli iniziatori della messa in circolo degli imballaggi pieni di merce sul mercato tedesco, che di norma è chi confeziona la merce o la imballa. Nel caso di operazioni commerciali transfrontaliere, la legge prevede che l'obbligo di partecipare ad un sistema di recupero gravi su coloro che al momento del passaggio della frontiera sono legalmente responsabili della merce.
Nello specifico, il responsabile è l'esportatore italiano se la merce viene venduta Free delivered, CIF, DDP, DDU; è invece l'importatore tedesco se la merce viene venduta Ex Works, FOB o FAS.
E' fondamentale inoltre ricordare che chi fa i controlli non sa se il prodotto è stato venduto in Germania EXW o CIF, quindi il produttore italiano deve essere in grado di dimostrarlo. Se non è lui che aderisce al sistema deve fare un accordo scritto con ogni imporatore per accertarsi che siano tutti regolarmente iscritti. I controlli effettuati dalle autorità preposte partono infatti dal marchio che si trova nel prodotto nelle mani del consumatore finale.
L'esportatore o l'importatore sono tenuti quindi a pagare un corrispettivo per lo smaltimento degli imballaggi cosiddetti "primari", ovvero quelli che arrivano nelle mani dei consumatori finali.
Gli imballaggi di trasporto e gli imballaggi industriali non aderiscono al sistema perchè vengono restituiti al trasportatore / commerciante.
Per quanto riguarda gli imballaggi di servizio (es. buste di carta usate in panificio, che il consumatore porta a casa), l'obbligo di smaltimento non compete al panettiere ma al produttore dell'imballaggio stesso.
Fino alla fine del 2008 le aziende che esportavano in Germania aderivano al sistema di recupero degli imballaggi stipulando un contratto con la Duales System Deutschland (DSD) e apponendo un contrassegno noto come "Grüne Punkt" (Punto Verde) per certificare che le confezioni di vendita aderissero a tale sistema.
Dal 1° gennaio 2009 la normativa è stata modificata con lo scopo di incentivare maggiormente il funzionamento del sistema, che non veniva utilizzato da tutti gli operatori, a discapito di quelli che invece erano in regola e dovevano sostenere da soli tutto il costo del sistema. Non è più possibile quindi provvedere in proprio al recupero delle confezioni di vendita poste in commercio (ad eccezione della soluzione settoriale).
Sono state inoltre inasprite le multe (che possono arrivare anche a 50.000 € per tipo di prodotto immesso nel mercato).
La principale novità della riforma è stata la fine del monopolio della DSD e la nascita di altre società che si occupano di recupero degli imballaggi, che ad oggi sono in tutto 9:
1) BellandVision GmbH
2) Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
3) Eko-Punkt GmbH
4) Interseroh Dienstleistungs GmbH
5) Landbell AG für Rückhol-Systeme
6) Redual GmbH & Co. KG
7) Veolia Umweltservice Dual GmbH
8) Vfw GmbH
9) Zentek GmbH & Co. KG
Il logo del Punto Verde ha perso quindi la funzione che aveva finora - cioè di segnalare l'appartenenza ad un sistema di raccolta differenziata - perché tutte le confezioni emesse sul mercato verranno raccolte attraverso un unico sistema di raccolta differenziata (Gelbe Tonne/bidone giallo). Il logo "Der grüne Punkt" rimane comunque di proprietà del Duales System Deutschland GmbH, quindi non si può stamparlo e utilizzarlo senza averne formalizzato l'uso con un contratto.
Esiste anche la possibilità di procedere all'autorecupero mediante la soluzione settoriale, ovvero lo smaltimento presso grandi centri di raccolta. Questa soluzione, pur essendo più economica, è anche più rischiosa perchè diventa difficile verificare che siano state effettivamente smaltite le quantità indicate.
Un'altra novità della riforma è l'obbligo di presentare annulmente la dichiarazione di completezza presso la Camera di Commercio tedesca che attesta l'adesione al sistema e la quantità di imballaggi primari messi in circolo.
Tale obbligo compete solamente alle aziende che superano le seguenti quantità:
Al di sotto di tali soglie la dichiarazione può essere richiesta dalle autorità preposte al controllo.
Se non è possibile stabilire con certezza i quantitativi, si fa riferimento a delle statistiche fornire dai sistemi di recupero.
Nel sito http://www.ihk-ve-register.de/ si trova un elenco pubblico delle aziende che hanno presentato una dichiarazione di completezza.
Aggiornato a novembre 2009