DOMANDA: COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO IVA ESTERA ONLINE?

RISPOSTA:

È pronto sul sito dell'agenzia delle Entrate il portale per i rimborsi Iva a soggetti stabiliti in uno stato Ue diverso da quello del rimborso.

Le norme sono in vigore dal 1° gennaio 2010 e partono con i rimborsi relativi all'anno 2009, il cui termine finale di scadenza era stato fissato al 30 settembre 2010.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 ottobre 2010, della Direttiva 2010/66/UE è stato modificato l'articolo 15 della Direttiva 2008/9/CE, prorogando in via eccezionale, con riferimento all'anno 2009, il termine di presentazione di tali istanze dal 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.

 

In particolare, per effetto della direttiva 2008/9/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 18/2010 agli articoli 38-bis 1 e 2, e del Dpr 633/72 i soggetti italiani devono presentare la richiesta di rimborso tramite l'agenzia delle Entrate attraverso Entratel o Fisconline, mentre i soggetti residenti in altro stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell'Iva versata in Italia devono presentare la loro richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all'agenzia delle entrate.

I soggetti extra Ue, invece, continueranno a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (modello Iva 79) approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010 (vedi il sole 24 ore del 30 aprile). La gestione dei rimborsi Iva è curata dal Centro Operativo di Pescara.

 

La procedura

Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito http://www.agenziaentrate.it/ , accedere alla voce documentazione, aprire il link Rimborsi IVA/VAT refunds (sono disponibili due versioni in italiano e in inglese).

Cliccando «Rimborsi Iva» si accede alla pagina Rimborsi Iva Ue in fondo alla quale si trovano quattro cartelle contenenti i tre tipi di istanze di rimborso più la normativa e la prassi.

All'interno di tali tipi di rimborso sono riportate alcune importanti tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le normative sui rimborsi vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.

Alle domande non devono più essere allegate le fatture di acquisto dei beni e servizi, ma in alcune ipotesi i paesi possono richiedere la presentazione, per via elettronica, di una copia della fattura o del documento di importazione.

Dovranno, però, essere riportati i suddetti codici che variano dal numero 1 al numero 10 e che individuano la natura del bene o del servizio. Per tali codici, alcuni stati membri hanno notificato all'amministrazione fiscale italiana che intendono chiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate (sub-codici e sub sub-codici), specificate nell'allegato al regolamento CE n. 1174/2009. A questo riguardo è necessario che si ponga particolare attenzione, perchè alcuni stati negano il rimborso per il semplice fatto di non adempiere correttamente a tale indicazione.

Si veda quindi la tabella che si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati).

 

Rimborsi per operatori italiani che devono presentare una richiesta dell'Iva assolta in un altro stato Ue - PUNTI CHIAVE 

  • L'istanza deve essere presentata utilizzando il "portale telematico" presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stata assolta l'imposta.
  • Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso e la descrizione dei beni acquistati deve essere indicata utilizzando le tabelle presenti nel sito internet dell'agenzia delle Entrate.
  • La presentazione telematica può essere effettuata direttamente o per il tramite di intermediari abilitati. Viene rilasciata una apposita ricevuta.
  • Entro i quindici giorni successivi al ricevimento, se non si verificano cause ostative, il Centro operativo di Pescara inoltra l'istanza allo Stato membro competente al rimborso.
  • La richiesta non viene inoltrata se l'operatore non ha svolto attività d'impresa, ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto al rimborso, si è avvalso del regime dei minimi, ha utilizzato il regime speciale per i produttori agricoli.
  • Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è possibile presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.
  • È possibile correggere i dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria, dopo l'inoltro dell'istanza da parte del Centro operativo di Pescara allo Stato membro che deve eseguire il rimborso senza, però, poter aggiungere nuove fatture o documenti di importazione.
  • Se è necessario inserire nuovi documenti o correggeri degli errori, deve essere presentata una seconda domanda che corregge e sostituisce la prima, sempre entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

Paese per paese - come si comportano alcuni stati della Ue



Paese

Sub codici

Richiesta copie fatture

Soglia minima

Lingue

Belgio

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

250 € e 1.000 €

Francese, olandese, tedesco

Francia

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

250 € e 1.000 €

Francese, inglese

Germania

No

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

250 € e 1.000 €

Tedesco, inglese

Gran Bretagna

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

200 £ e 750 £

Inglese

Lussemburgo

No

Mai

250 € e 1.000 €

Francese, tedesco, inglese

Polonia

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

250 € e 1.000 €

Polacco

Repubblica Ceca

No

Sistematicamente

-

Ceco

Romania

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

1.057,05 Ron e 4.228,20 Ron

Rumeno

Spagna

Si

A seconda della soglia indicata nella casella accanto

250 € e 1.000 €

Spagnolo, inglese

 

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

Aggiornato a luglio 2010