DOMANDA: CHE COS'È LO SCUDO FISCALE, A CHI SI RIVOLGE, QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI E VANTAGGI?
RISPOSTA:
Lo scudo fiscale è un provvedimento transitorio che consente, a coloro che detengono irregolarmente attività finanziarie (denaro, titoli azionari e obbligazionari, quote di società ecc.) e/o patrimoniali (immobili, diritti reali, oggetti preziosi, opere d'arte), di regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di una "dichiarazione riservata" ed il pagamento di una imposta sostitutiva.
Il provvedimento riguarda le persone fisiche residenti in Italia (ma anche gli Enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Non possono invece aver accesso allo scudo fiscale le società commerciali sia di persone (es. S.n.c., S.a.s.) che di capitali.
I soggetti interessati possono procedere al rimpatrio o alla regolarizzazione dei capitali esteri.
Per rimpatrio si intende il rientro in Italia attraverso intermediari abilitati (vedi sotto) delle attività detenute irregolarmente all'estero; la nozione di rimpatrio presuppone quindi il trasferimento dall'estero verso l'Italia delle attività estere.
In alternativa all'operazione di rimpatrio gli interessati possono procedere alla regolarizzazione continuando a mantenere all'estero il denaro e le altre attività finanziarie. La procedura di regolarizzazione può essere utilizzata sia per le attività finanziarie sia per le attività di diversa natura come gli immobili e le opere d'arte.
Mentre il rimpatrio non è sottoposto a "limitazioni territoriali", la regolarizzazione può riguardare solo le attività detenute nell'Unione Europea e nei Paesi aderenti allo "Spazio Economico Europeo" che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Norvegia ed Islanda) nonché i paesi dell'OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (Australia, Canada, Corea Del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia).
E' previsto inoltre che i soggetti interessati presentino un dichiarazione riservata agli intermediari abilitati che sono le banche italiane, le Sim, le Sgr attive nella gestione individuale, le Società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Italiane Spa e le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
In tutti i casi, sia che si tratti di rimpatrio che di regolarizzazione, le attività finanziarie e/o patrimoniali devono essere detenute all'estero almeno al 31 dicembre 2008.
L'operazione si perfeziona con il versamento di una imposta sostitutiva complessiva pari al 5 per cento del valore delle attività estere.
In sintesi, i vantaggi dello scudo fiscale possono essere riassunti nei seguenti punti:
La regolarizzazione e il rimpatrio devono avvenire a partire dal 15 settembre 2009 fino al 30 aprile 2010. Fino al 28.02.2010 verrà applicata un'aliquota del 6%, mentre dal 1 marzo fino al 30 aprile sarà in vigore un'aliquota del 7%.
Fonte: Studio De Polo (Avv. Andrea de Polo, andreadepolo@libero.it)
Aggiornato a dicembre 2009